mercoledì 19 novembre 2014

ALLOGGI IN AFFITTO ED ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASI PER MOLTI MA NON PER TUTTI. INTERROGAZIONE DI PROGETTO PER UBOLDO - CENTROSINISTRAUNITO

Durante la seduta del Consiglio Comunale che ha approvato il regolamento e la determinazione delle aliquote per la TASI, Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito, insieme agli altri gruppi di opposizione, aveva avanzato delle perplessità sul fatto che il regolamento non prevedesse delle esenzioni e che l’Amministrazione Comunale indicasse – per regolamento – la quota di imposta TASI a carico degli inquilini pari al 30% (il massimo consentito dalla legge).
A tal fine avevamo anche proposto degli emendamenti che sono, però, stati respinti dalla maggioranza.
Nel corso del dibattito consiliare l’Amministrazione Comunale ha anche avuto modo di precisare che a Uboldo solamente l’abitazione principale avrebbe pagato la TASI e che, pertanto, era inutile e si era solo perso del tempo a discutere sulla determinazione della percentuale da richiedere agli inquilini.
In realtà, nelle scorse settimane, abbiamo avuto la prova che le preoccupazioni di Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito e dell’opposizione non erano per nulla infondate. Infatti, i nostri concittadini che risiedono nelle case ALER si sono visti recapitare la comunicazione con la quale veniva richiesto loro di pagare il 30% della TASI.
Ma perché se ad Uboldo gli inquilini, secondo, l’Amministrazione Comunale, non dovevano pagare la TASI, gli assegnatari di un alloggio sociale devono invece versare l’imposta?


Semplicemente perché in base alla legge sono assimilate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile iscritto o iscrivibile in catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto, non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale dei vigili del fuoco.
Ecco, quindi, che applicando il regolamento voluto dalla maggioranza di Uboldo al Centro e dall’Amministrazione Guzzetti abbiamo avuto ancora una volta l’applicazione alla rovescia dell’art. 3 della Costituzione Repubblicana andando così ad ampliare le differenze sociali anziché cercare di ridurle.
A Uboldo, quindi, un inquilino che prende in locazione un immobile da adibire a propria abitazione sul normale mercato immobiliare non paga nulla, mentre il cittadino assegnatario di una casa popolare e con, salvo il caso di qualche furbetto, evidenti problemi economici e reddituali deve pagare il 30% della TASI.
L’Amministrazione Comunale era conscia di ciò mentre varava i propri provvedimenti? Secondo noi no così come non lo era sulla necessità di prevedere espressamente in delibera che le seconde case non sono soggette alla TASI (integrazione fatta inserire dal nostro consigliere comunale nella delibera IMU).
Questa certezza ci deriva proprio dal fatto che il nostro emendamento sia stato respinto, infatti, se l’Amministrazione avesse accettato la nostra proposta di inserire nel regolamento la possibilità di modulare la quota di TASI a carico degli inquilini o, visto che voleva renderne esente il pagamento, avesse fissato nella misura del 10%, anziché del 30%, tale percentuale anche gli inquilini delle case ALER non avrebbero pagato nulla poiché, con tutta probabilità, sarebbero tutti rimasti al di sotto dell’imposta minima di 12,00 euro.
Sull’argomento il nostro gruppo ha presentato una interrogazione che verrà discussa al prossimo Consiglio comunale il cui testo viene riportato di seguito.

 
Inquilini a canone sociale (Case ALER) e applicazione TASI
Premesso che
Ø con le delibere di Consiglio Comunale nn° 50 e 51 del 05.09.2014 sono stati approvati, rispettivamente, il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” e l’aliquota di “applicazione della TASI per l’anno 2014”;
Ø durante il dibattito consiliare relativo alla determinazione dell’aliquota TASI e dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta l’Amministrazione Comunale, benché il regolamento non preveda casi di esenzione, dichiarava che gli inquilini non avrebbero versato la TASI;
Ø in base a quanto stabilito dall’art. 13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011 all’abitazione principale sono equiparati i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
Ø da parte di ALER sono state inviate agli inquilini delle case popolari degli avvisi con i quali venivano informati che avrebbero dovuto provvedere al pagamento della TASI per la percentuale del 30% del tributo;
Ø tale situazione, oltre a generare una situazione di iniquità tra i contribuenti creando una categoria di inquilini, quelli a canone sociale, soggetti al tributo e un’altra, quella a canone di mercato, non soggetta al tributo, produce una palese violazione del principio di uguaglianza sostanziale sancita dall’art. 3, comma 2° della Costituzione e che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di sapere se:
1. l’Amministrazione Comunale era conscia, al momento delle deliberazioni relative al regolamento e all’applicazione della TASI della situazione di disparità che veniva a crearsi tra i cittadini;
2. l’Amministrazione Comunale intende rimediare all’iniquità generatasi e correggere la disparità prodotta dal sistema legislativo (come fatto da altri comuni italiani) prima della scadenza del termine per il pagamento del saldo della TASI prevista per il 16 dicembre 2014 adottando un correttivo e/o una misura a favore degli inquilini delle case ALER e degli alloggi sociali in genere.

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