Durante la seduta del Consiglio Comunale che ha approvato il regolamento e
la determinazione delle aliquote per la TASI, Progetto Per Uboldo –
CentroSinistraUnito, insieme agli altri gruppi di opposizione, aveva avanzato
delle perplessità sul fatto che il regolamento non prevedesse delle esenzioni e
che l’Amministrazione Comunale indicasse – per regolamento – la quota di
imposta TASI a carico degli inquilini pari al 30% (il massimo consentito dalla
legge).
A tal fine avevamo anche proposto degli emendamenti che sono, però, stati
respinti dalla maggioranza.
Nel corso del dibattito consiliare l’Amministrazione Comunale ha anche
avuto modo di precisare che a Uboldo solamente l’abitazione principale avrebbe
pagato la TASI e che, pertanto, era inutile e si era solo perso del tempo a
discutere sulla determinazione della percentuale da richiedere agli inquilini.
In realtà, nelle scorse settimane, abbiamo avuto la prova che le preoccupazioni
di Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito e dell’opposizione non erano per
nulla infondate. Infatti, i nostri concittadini che risiedono nelle case ALER
si sono visti recapitare la comunicazione con la quale veniva richiesto loro di
pagare il 30% della TASI.
Ma perché se ad Uboldo gli inquilini, secondo, l’Amministrazione Comunale,
non dovevano pagare la TASI, gli assegnatari di un alloggio sociale devono
invece versare l’imposta?
Semplicemente perché in base alla legge sono assimilate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
- i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
- l’unico immobile iscritto o iscrivibile in catasto urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale dei vigili del fuoco.
Ecco, quindi, che applicando il regolamento voluto dalla maggioranza di
Uboldo al Centro e dall’Amministrazione Guzzetti abbiamo avuto ancora una volta
l’applicazione alla rovescia dell’art. 3 della Costituzione Repubblicana
andando così ad ampliare le differenze sociali anziché cercare di ridurle.
A Uboldo, quindi, un inquilino che prende in locazione un immobile da
adibire a propria abitazione sul normale mercato immobiliare non paga nulla,
mentre il cittadino assegnatario di una casa popolare e con, salvo il caso di
qualche furbetto, evidenti problemi economici e reddituali deve pagare il 30%
della TASI.
L’Amministrazione Comunale era conscia di ciò mentre varava i propri
provvedimenti? Secondo noi no così come non lo era sulla necessità di prevedere
espressamente in delibera che le seconde case non sono soggette alla TASI
(integrazione fatta inserire dal nostro consigliere comunale nella delibera
IMU).
Questa certezza ci deriva proprio dal fatto che il nostro emendamento sia
stato respinto, infatti, se l’Amministrazione avesse accettato la nostra
proposta di inserire nel regolamento la possibilità di modulare la quota di
TASI a carico degli inquilini o, visto che voleva renderne esente il pagamento,
avesse fissato nella misura del 10%, anziché del 30%, tale percentuale anche
gli inquilini delle case ALER non avrebbero pagato nulla poiché, con tutta
probabilità, sarebbero tutti rimasti al di sotto dell’imposta minima di 12,00
euro.
Sull’argomento il nostro gruppo ha presentato una interrogazione che verrà
discussa al prossimo Consiglio comunale il cui testo viene riportato di seguito.
Inquilini a canone sociale (Case ALER) e applicazione TASI
Premesso
che
Ø con le delibere di Consiglio
Comunale nn° 50 e 51 del 05.09.2014 sono stati approvati, rispettivamente, il “regolamento per la disciplina del tributo sui
servizi indivisibili (TASI)” e l’aliquota di “applicazione della TASI per l’anno
2014”;
Ø durante il dibattito consiliare
relativo alla determinazione dell’aliquota TASI e dei soggetti tenuti al
pagamento dell’imposta l’Amministrazione Comunale, benché il regolamento non
preveda casi di esenzione, dichiarava che gli inquilini non avrebbero versato
la TASI;
Ø in base a quanto stabilito dall’art.
13 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011
all’abitazione
principale sono equiparati i fabbricati destinati ad alloggi sociali;
Ø da parte di ALER sono
state inviate agli inquilini delle case popolari degli avvisi con i quali
venivano informati che avrebbero dovuto provvedere al pagamento della TASI per
la percentuale del 30% del tributo;
Ø tale situazione, oltre
a generare una situazione di iniquità tra i contribuenti creando una categoria
di inquilini, quelli a canone sociale, soggetti al tributo e un’altra, quella a
canone di mercato, non soggetta al tributo, produce una palese violazione del
principio di uguaglianza sostanziale sancita dall’art. 3, comma 2° della
Costituzione e che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale
Tutto
ciò premesso si chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di sapere se:
1. l’Amministrazione
Comunale era conscia, al momento delle deliberazioni relative al regolamento e
all’applicazione della TASI della situazione di disparità che veniva a crearsi
tra i cittadini;
2. l’Amministrazione
Comunale intende rimediare all’iniquità generatasi e correggere la disparità
prodotta dal sistema legislativo (come fatto da altri comuni italiani) prima
della scadenza del termine per il pagamento del saldo della TASI prevista per
il 16 dicembre 2014 adottando un correttivo e/o una misura a favore degli
inquilini delle case ALER e degli alloggi sociali in genere.
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