Martedì 16
settembre ci è stata consegnata la delibera relativa alla nostra interrogazione
discussa nello scorso consiglio comunale del 5 settembre contenente la risposta
fornita dal sindaco Guzzetti.
Abbiamo,
quindi, deciso di riproporvela di seguito pulita da battute e commenti del
primo cittadino e, comunque, di riportare in fondo a questo post la
trascrizione letterale di quanto indicato nella delibera 52/2014.
Come è
ovvio riportiamo anche la replica del nostro consigliere che si è dichiarato
non soddisfatto della risposta ricevuta.
Risposta
del sindaco: “L’art. 5 comma quater del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 102,
stravolgendo gran parte della normativa precedente, ha previsto che in deroga a
quanto stabilito dall’art. 14 comma 46 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e dal comma 3
dello stesso articolo, per l’anno 2013 il Comune con provvedimento da adottare
entro il termine fissato dall’art. 8 del presente Decreto per l’approvazione
del programma di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative
tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento a
regime di prelievo in vigore in tale anno.
Nel caso
in cui il Comune continuasse ad applicare per l’anno 2013 la Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, TARSU, in vigore nell’anno 2012 la
copertura della percentuale di costi, eventualmente non coperti dal gettito del
tributo, doveva essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai
proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. Il
Comune di Uboldo con deliberazione di questo Consiglio, si è avvalso della su
richiamata deroga, mantenendo il regime di prelievo TARSU.