Martedì 16
settembre ci è stata consegnata la delibera relativa alla nostra interrogazione
discussa nello scorso consiglio comunale del 5 settembre contenente la risposta
fornita dal sindaco Guzzetti.
Abbiamo,
quindi, deciso di riproporvela di seguito pulita da battute e commenti del
primo cittadino e, comunque, di riportare in fondo a questo post la
trascrizione letterale di quanto indicato nella delibera 52/2014.
Come è
ovvio riportiamo anche la replica del nostro consigliere che si è dichiarato
non soddisfatto della risposta ricevuta.
Risposta
del sindaco: “L’art. 5 comma quater del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 102,
stravolgendo gran parte della normativa precedente, ha previsto che in deroga a
quanto stabilito dall’art. 14 comma 46 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e dal comma 3
dello stesso articolo, per l’anno 2013 il Comune con provvedimento da adottare
entro il termine fissato dall’art. 8 del presente Decreto per l’approvazione
del programma di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative
tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento a
regime di prelievo in vigore in tale anno.
Nel caso
in cui il Comune continuasse ad applicare per l’anno 2013 la Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, TARSU, in vigore nell’anno 2012 la
copertura della percentuale di costi, eventualmente non coperti dal gettito del
tributo, doveva essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai
proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. Il
Comune di Uboldo con deliberazione di questo Consiglio, si è avvalso della su
richiamata deroga, mantenendo il regime di prelievo TARSU.
Anche un
articolo del Sole 24 Ore conferma il ritorno dell’addizionale ex-ECA proprio
per quei Comuni che si sono avvalsi della deroga TARSU.
Pertanto,
si conferma la legittimità dell’applicazione della predetta addizionale perché
conforme alla deroga di cui sopra. Si ricorda comunque che le tariffe del
servizio per l’anno 2013 dovevano obbligatoriamente coprire interamente il
costo del servizio.
Pertanto,
qualora si volesse anche accertare l’inapplicabilità dell’addizionale ex-ECA,
le stesse sarebbero state maggiorate di un ulteriore 10% a compensazione
dell’addizionale, senza nessuna influenza sull’ammontare della tassa da pagarsi
da ogni contribuente”.
Alla
risposta del Sindaco, come già segnalato nell’articolo che riassumeva quantoaccaduto al Consiglio Comunale il nostro Consigliere si è dichiarato non
soddisfatto in quanto, come dichiarato durante la replica “la risposta copre
una parte del problema, perché è vero quello che dice l’ufficio tributi, ma i
requisiti sono che, per riscuotere direttamente la TARSU, l’ex-ECA si può
richiedere se è prevista nel Regolamento. Il Comune di Uboldo nel 2012 e anche
per l’acconto 2013, ha effettuato la richiesta ai contribuenti per mezzo
dell’Agente della riscossione che era Equitalia Nord”.
A questo
punto il consigliere Galli interveniva, senza parlare al microfono, per
segnalare che la TARSU è sempre andata al Comune di Uboldo e il consigliere
Saibene gli ha fatto presente che fino all’acconto 2013 arrivava il bollettino
di Equitalia Nord (come quello pubblicato nella foto a lato) e che se è vero
che il gettito andava al Comune questo riscuoteva la TSRSU per il tramite
dell’Agente della riscossione.
Ci sia
permessa una considerazione perché quello che è straordinario è che né l’assessore
al Bilancio né il Segretario (che è anche responsabile del servizio
finanziario) siano intervenuti per confermare che la modalità di riscossione
fosse effettivamente quella.
Continuava
il nostro consigliere nella sua replica “per cui, se la riscuote l’Agente per
la riscossione, lo dice la Corte dei Conti, può chiedere l’addizionale ex-ECA
che la versa all’Ente. Se è l’Ente a richiedere direttamente il tributo, la
deve prevedere nel Regolamento TARSU. Quindi, la risposta che mi da il Sindaco
la conoscevo già in parte, non risponde alla questione del presupposto. Il
presupposto è, avendo il Comune incassato il saldo mandando gli avvisi
direttamente da parte del servizio tributi, che l’addizionale ex-ECA sia
effettivamente prevista all’interno del Regolamento TARSU cosa che non è
prevista. Quindi, questo è il problema, dopo di che, se vogliamo a posteriori
trasformare quel 10% perché ci serve per la copertura del servizio, quello è un
altro tipo di discorso e avrà un altro tipo di riflesso sulle cose e
probabilmente necessita di una procedura, perché non è che si può fare così.
Per cui, soddisfatto perché ho avuto una risposta, non soddisfatto per la
risposta”.
Di
seguito la trascrizione letterale della risposta del sindaco e della replica
del nostro consigliere:
Sindaco:
Allora, il Consigliere Saibene ha fatto questa domanda che è molto tecnica e
io, ovviamente, non essendo un grande tecnico, mi sono fatto preparare la
risposta dal nostro ufficio tributi che, puntualmente, quando è arrivata
l’interrogazione ha detto sì, immaginavamo, ma non è come pensate. L’art. 5 è
giusto? Sì, è giusto. L’art. 5 comma quarter del Decreto Legge 31 agosto 2013
n°102 stravolgendo gran parte della normativa precedente, ha previsto che in
deroga a quanto stabilito dall’art. 14 comma 46, può sembrare una supercazzola,
ma non lo è, è la risposta al Consigliere. No, è vero. Ha previsto che, in
deroga a quanto stabilito dall’art. 14 comma 46 del Decreto Legge 6 dicembre
2011 n°201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°2014,
richiamato dal Consigliere Saibene e dal comma 3 dello stesso articolo, per
l’anno 2013 il Comune con provvedimento da adottare entro il termine fissato
dall’art. 8 del presente Decreto per l’approvazione del programma di
previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla
base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento a regime di
prelievo in vigore in tale anno. Che è quello che abbiamo fatto, che spiegavo
prima. Nel caso in cui il Comune continuasse ad applicare per l’anno 2013 la
Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, TARSU, in vigore nell’anno
2012 la copertura della percentuale di costi, eventualmente non coperti dal
gettito del tributo, doveva essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune
stesso. Il Comune di Uboldo con deliberazione di questo Consiglio, si è avvalso
della su richiamata deroga, mantenendo il regime di prelievo TARSU. E qui apro
una parentesi. Infatti, a qualcuno nel saldo è arrivata a casa TARES, si è
posto il problema, in realtà era la TARSU, perché dovevamo chiamarla così. In
buona sostanza, la predetta deroga, ha giuridicamente ripristinato il vecchio
sistema di riscossione TARSU, inclusa la maggioranza ex-ECA, la cui
inapplicabilità, restava limitata ai soli Comuni che avevamo confermato il
regime di riscossione TARES.
Quindi,
non era la TARES, ma era la TARSU. Anche un articolo del Sole 24 Ore conferma
il ritorno
dell’addizionale
ex-ECA proprio per quei Comuni che si sono avvalsi della deroga TARSU e il
Segretario mi ha detto che nel caso, glielo farà avere. Pertanto, si conferma
la legittimità dell’applicazione della predetta addizionale perché conforme
alla deroga di cui sopra. Si ricorda comunque che le tariffe del servizio per
l’anno 2013 dovevano obbligatoriamente coprire interamente il costo del
servizio.
Pertanto,
qualora si volesse anche accertare l’inapplicabilità dell’addizionale ex-ECA,
le stesse sarebbero state maggiorate di un ulteriore 10% a compensazione
dell’addizionale, senza nessuna influenza sull’ammontare della tassa da pagarsi
da ogni contribuente. E qui c’è anche tutta la questione. Quindi, ha 3 minuti
per dirmi se è stato soddisfatto o no della risposta.
Consigliere
Saibene: Ti do una risposta articolata. Sono soddisfatto che ho, a
differenza di una richiesta che ho fatto da cittadino, che da 1.366 giorni
attende risposta, in 40 giorni ho avuto la risposta. Non sono soddisfatto della
risposta, perché la risposta copre una parte del problema, perché è vero quello
che dice l’ufficio tributi, ma i requisiti sono che per riscuotere direttamente
nel caso in cui si riscuota direttamente, la TARSU, l’ex-ECA si può dire se è
prevista nel Regolamento, perché il Comune di Uboldo nel 2012 e anche l’acconto
2013, lo ha chiesto per mezzo dell’Agente della riscossione che era Equitalia
Nord. Sì, sì... sì, sì... arrivava il bollettino di Equitalia Nord, sì, sì, ma
la riscuoteva per il tramite dell’Agente... No... Ercole, Ercole, è chiaro che
è tua, ma la fai riscuotere. Per cui, se la riscuote l’Agente per la
riscossione, lo dice la Corte dei Conti, può chiedere l’addizionale ex-ECA che
la versa all’Ente. Se la chiede l’Ente direttamente, la deve prevedere nel Regolamento
TARSU.
Quindi,
la risposta che mi dà il Sindaco la conoscevo già in parte, non risponde
alla... non risponde alla questione del presupposto. Il presupposto è il
Comune, il saldo lo ha incassato mandando gli avvisi direttamente, le lettere
direttamente da parte del servizio tributi, e quindi, il presupposto è
l’addizionale ex-ECA sia effettivamente prevista all’interno del Regolamento
TARSU cosa che non è prevista. Quindi, questo è il problema. Dopo di che, se
vogliamo a posteriori trasformare quel 10% perché ci serve per la copertura del
servizio, quello è un altro tipo di discorso e avrà un altro tipo di riflesso
sulle cose e probabilmente necessita di una procedura, perché non è che si può
fare così. Per cui, soddisfatto perché ho avuto una risposta, non soddisfatto
per la risposta.
Nessun commento:
Posta un commento