giovedì 18 settembre 2014

LA RISPOSTA DEL SINDACO ALLA NOSTRA INTERROGAZIONE SULL’ADDIZIONALE EX-ECA RICHIESTA CON IL SALDO TARSU 2013

Martedì 16 settembre ci è stata consegnata la delibera relativa alla nostra interrogazione discussa nello scorso consiglio comunale del 5 settembre contenente la risposta fornita dal sindaco Guzzetti.
Abbiamo, quindi, deciso di riproporvela di seguito pulita da battute e commenti del primo cittadino e, comunque, di riportare in fondo a questo post la trascrizione letterale di quanto indicato nella delibera 52/2014.
Come è ovvio riportiamo anche la replica del nostro consigliere che si è dichiarato non soddisfatto della risposta ricevuta.
Risposta del sindaco: “L’art. 5 comma quater del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 102, stravolgendo gran parte della normativa precedente, ha previsto che in deroga a quanto stabilito dall’art. 14 comma 46 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e dal comma 3 dello stesso articolo, per l’anno 2013 il Comune con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’art. 8 del presente Decreto per l’approvazione del programma di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento a regime di prelievo in vigore in tale anno.
Nel caso in cui il Comune continuasse ad applicare per l’anno 2013 la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, TARSU, in vigore nell’anno 2012 la copertura della percentuale di costi, eventualmente non coperti dal gettito del tributo, doveva essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. Il Comune di Uboldo con deliberazione di questo Consiglio, si è avvalso della su richiamata deroga, mantenendo il regime di prelievo TARSU.
In buona sostanza, la predetta deroga, ha giuridicamente ripristinato il vecchio sistema di riscossione TARSU, inclusa la maggioranza ex-ECA, la cui inapplicabilità, restava limitata ai soli Comuni che avevamo confermato il regime di riscossione TARES.
Anche un articolo del Sole 24 Ore conferma il ritorno dell’addizionale ex-ECA proprio per quei Comuni che si sono avvalsi della deroga TARSU.
Pertanto, si conferma la legittimità dell’applicazione della predetta addizionale perché conforme alla deroga di cui sopra. Si ricorda comunque che le tariffe del servizio per l’anno 2013 dovevano obbligatoriamente coprire interamente il costo del servizio.
Pertanto, qualora si volesse anche accertare l’inapplicabilità dell’addizionale ex-ECA, le stesse sarebbero state maggiorate di un ulteriore 10% a compensazione dell’addizionale, senza nessuna influenza sull’ammontare della tassa da pagarsi da ogni contribuente”.
Alla risposta del Sindaco, come già segnalato nell’articolo che riassumeva quantoaccaduto al Consiglio Comunale il nostro Consigliere si è dichiarato non soddisfatto in quanto, come dichiarato durante la replica “la risposta copre una parte del problema, perché è vero quello che dice l’ufficio tributi, ma i requisiti sono che, per riscuotere direttamente la TARSU, l’ex-ECA si può richiedere se è prevista nel Regolamento. Il Comune di Uboldo nel 2012 e anche per l’acconto 2013, ha effettuato la richiesta ai contribuenti per mezzo dell’Agente della riscossione che era Equitalia Nord”.
A questo punto il consigliere Galli interveniva, senza parlare al microfono, per segnalare che la TARSU è sempre andata al Comune di Uboldo e il consigliere Saibene gli ha fatto presente che fino all’acconto 2013 arrivava il bollettino di Equitalia Nord (come quello pubblicato nella foto a lato) e che se è vero che il gettito andava al Comune questo riscuoteva la TSRSU per il tramite dell’Agente della riscossione.
Ci sia permessa una considerazione perché quello che è straordinario è che né l’assessore al Bilancio né il Segretario (che è anche responsabile del servizio finanziario) siano intervenuti per confermare che la modalità di riscossione fosse effettivamente quella.
Continuava il nostro consigliere nella sua replica “per cui, se la riscuote l’Agente per la riscossione, lo dice la Corte dei Conti, può chiedere l’addizionale ex-ECA che la versa all’Ente. Se è l’Ente a richiedere direttamente il tributo, la deve prevedere nel Regolamento TARSU. Quindi, la risposta che mi da il Sindaco la conoscevo già in parte, non risponde alla questione del presupposto. Il presupposto è, avendo il Comune incassato il saldo mandando gli avvisi direttamente da parte del servizio tributi, che l’addizionale ex-ECA sia effettivamente prevista all’interno del Regolamento TARSU cosa che non è prevista. Quindi, questo è il problema, dopo di che, se vogliamo a posteriori trasformare quel 10% perché ci serve per la copertura del servizio, quello è un altro tipo di discorso e avrà un altro tipo di riflesso sulle cose e probabilmente necessita di una procedura, perché non è che si può fare così. Per cui, soddisfatto perché ho avuto una risposta, non soddisfatto per la risposta”.
 
Di seguito la trascrizione letterale della risposta del sindaco e della replica del nostro consigliere:
Sindaco: Allora, il Consigliere Saibene ha fatto questa domanda che è molto tecnica e io, ovviamente, non essendo un grande tecnico, mi sono fatto preparare la risposta dal nostro ufficio tributi che, puntualmente, quando è arrivata l’interrogazione ha detto sì, immaginavamo, ma non è come pensate. L’art. 5 è giusto? Sì, è giusto. L’art. 5 comma quarter del Decreto Legge 31 agosto 2013 n°102 stravolgendo gran parte della normativa precedente, ha previsto che in deroga a quanto stabilito dall’art. 14 comma 46, può sembrare una supercazzola, ma non lo è, è la risposta al Consigliere. No, è vero. Ha previsto che, in deroga a quanto stabilito dall’art. 14 comma 46 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n°201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°2014, richiamato dal Consigliere Saibene e dal comma 3 dello stesso articolo, per l’anno 2013 il Comune con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’art. 8 del presente Decreto per l’approvazione del programma di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento a regime di prelievo in vigore in tale anno. Che è quello che abbiamo fatto, che spiegavo prima. Nel caso in cui il Comune continuasse ad applicare per l’anno 2013 la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, TARSU, in vigore nell’anno 2012 la copertura della percentuale di costi, eventualmente non coperti dal gettito del tributo, doveva essere assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. Il Comune di Uboldo con deliberazione di questo Consiglio, si è avvalso della su richiamata deroga, mantenendo il regime di prelievo TARSU. E qui apro una parentesi. Infatti, a qualcuno nel saldo è arrivata a casa TARES, si è posto il problema, in realtà era la TARSU, perché dovevamo chiamarla così. In buona sostanza, la predetta deroga, ha giuridicamente ripristinato il vecchio sistema di riscossione TARSU, inclusa la maggioranza ex-ECA, la cui inapplicabilità, restava limitata ai soli Comuni che avevamo confermato il regime di riscossione TARES.
Quindi, non era la TARES, ma era la TARSU. Anche un articolo del Sole 24 Ore conferma il ritorno
dell’addizionale ex-ECA proprio per quei Comuni che si sono avvalsi della deroga TARSU e il Segretario mi ha detto che nel caso, glielo farà avere. Pertanto, si conferma la legittimità dell’applicazione della predetta addizionale perché conforme alla deroga di cui sopra. Si ricorda comunque che le tariffe del servizio per l’anno 2013 dovevano obbligatoriamente coprire interamente il costo del servizio.
Pertanto, qualora si volesse anche accertare l’inapplicabilità dell’addizionale ex-ECA, le stesse sarebbero state maggiorate di un ulteriore 10% a compensazione dell’addizionale, senza nessuna influenza sull’ammontare della tassa da pagarsi da ogni contribuente. E qui c’è anche tutta la questione. Quindi, ha 3 minuti per dirmi se è stato soddisfatto o no della risposta.
Consigliere Saibene: Ti do una risposta articolata. Sono soddisfatto che ho, a differenza di una richiesta che ho fatto da cittadino, che da 1.366 giorni attende risposta, in 40 giorni ho avuto la risposta. Non sono soddisfatto della risposta, perché la risposta copre una parte del problema, perché è vero quello che dice l’ufficio tributi, ma i requisiti sono che per riscuotere direttamente nel caso in cui si riscuota direttamente, la TARSU, l’ex-ECA si può dire se è prevista nel Regolamento, perché il Comune di Uboldo nel 2012 e anche l’acconto 2013, lo ha chiesto per mezzo dell’Agente della riscossione che era Equitalia Nord. Sì, sì... sì, sì... arrivava il bollettino di Equitalia Nord, sì, sì, ma la riscuoteva per il tramite dell’Agente... No... Ercole, Ercole, è chiaro che è tua, ma la fai riscuotere. Per cui, se la riscuote l’Agente per la riscossione, lo dice la Corte dei Conti, può chiedere l’addizionale ex-ECA che la versa all’Ente. Se la chiede l’Ente direttamente, la deve prevedere nel Regolamento TARSU.
Quindi, la risposta che mi dà il Sindaco la conoscevo già in parte, non risponde alla... non risponde alla questione del presupposto. Il presupposto è il Comune, il saldo lo ha incassato mandando gli avvisi direttamente, le lettere direttamente da parte del servizio tributi, e quindi, il presupposto è l’addizionale ex-ECA sia effettivamente prevista all’interno del Regolamento TARSU cosa che non è prevista. Quindi, questo è il problema. Dopo di che, se vogliamo a posteriori trasformare quel 10% perché ci serve per la copertura del servizio, quello è un altro tipo di discorso e avrà un altro tipo di riflesso sulle cose e probabilmente necessita di una procedura, perché non è che si può fare così. Per cui, soddisfatto perché ho avuto una risposta, non soddisfatto per la risposta.

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